domenica 12 novembre 2017

COSTITUZIONE ABBANDONATA

ART. 38 DELLA COSTITUZIONE



Tutte le istituzioni, compresi, il governo ed i segretari di partito (per i mediasembra che in Italia esista un solo segretario di partito), hanno perso di vista il valore degli articoli della costituzione italiana. Si sono concentrati sullo SPRAR dimenticando che siamo in Italia, sono stati delegati dal popolo italiano ad amministrare il buon andamento della Nazione.Ormai all'ordine del giorno, l'abbandono degli anziani e dei bisognosi all'assistenza sanitaria, nell'indifferenza più totale. Ci resta solo far ricorso al tribunale europeo dei diritti dell'uomo.
Più della metà dei ricorsi pendenti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo è contro quattro Stati: Russia, Turchia, Ucraina e Italia. Dal 1957 riconosciute 1687 violazioni in Italia.


ATTENZIONE: vogliono stravolgere art. 38 della costituzione. 

art. 38 Costituzione



Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Dunque:
Lo Stato dovrebbe farsi carico in prima persona dell'assistenza sociale, cioè di adottare quelle misure che servono a garantire un adeguato tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non può procurarsi altre entrate (ad esempio perché invalido di guerra o inabile al lavoro per malattia).

 Queste misure si sostanziano, tra gli altri, in corresponsione di pensioni di invalidità sul lavoro o in agevolazioni per la fruizione di servizi. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si occupa di "sicurezza sociale e assistenza sociale" all'art. 34.
Il secondo comma si occupa della previdenza sociale che, a differenza dell'assistenza di cui al primo comma, concerne i soli lavoratori.
Essa si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni, invalidità ecc.,
da eventi naturali quali la vecchiaia, malattie prolungate. Si tratta di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato ed in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme private di tutela.Lo scopo della previdenza sociale è quello di consentire al soggetto una vita dignitosa. Nel tempo, peraltro, si sono susseguite numerose disposizioni di legge volte a limitare o condizionare il diritto a queste forme di tutela e tali interventi sono stati ritenuti legittimi per la necessità di contemperare questo diritto con le risorse finanziarie disponibili.
Le risorse se esistono per lo SPRAR esistono anche per i disagiati italiani e per i senza lavoro.

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